IL
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA
Visti
gli articoli
76 e 87
della
Costituzione;
Vista
la legge
1°
marzo
2002,
n. 39,
ed in
particolare
l'articolo
1, commi
1, 3 e
5;
Vista
la direttiva
2001/45/CE
del Parlamento
europeo
e del
Consiglio,
del 27
giugno
2001,
che modifica
la direttiva
89/655/CE
del Consiglio
relativa
ai requisiti
minimi
di sicurezza
e di salute
per l'uso
delle
attrezzature
di lavoro
da parte
dei lavoratori
durante
il lavoro;
Visto
il decreto
legislativo
19 settembre
1994,
n. 626,
e successive
modificazioni;
Viste
le preliminari
deliberazioni
del Consiglio
dei Ministri,
adottate
nelle
riunioni
del 12
marzo
e del
23 maggio
2003;
Acquisito
il parere
della
Conferenza
permanente
per i
rapporti
tra lo
Stato,
le regioni
e le province
autonome
di Trento
e di Bolzano;
Acquisiti
i pareri
delle
competenti
commissioni
della
Camera
dei deputati
e del
Senato
della
Repubblica;
Vista
la deliberazione
del Consiglio
dei Ministri,
adottata
nella
riunione
del 3
luglio
2003;
Sulla
proposta
del Ministro
per le
politiche
comunitarie
e del
Ministro
del lavoro
e delle
politiche
sociali,
di concerto
con i
Ministri
degli
affari
esteri,
della
giustizia,
dell'economia
e delle
finanze,
della
salute,
delle
attivita'
produttive
e per
gli affari
regionali;
E
m a n
a
il seguente
decreto
legislativo:
Art.
1.
1. All'articolo
89, comma
2, del
decreto
legislativo
19 settembre
1994,
n. 626,
e successive
modificazioni,
di seguito
denominato
«decreto
legislativo»,
sono apportate
le seguenti
modifiche:
a) alla
lettera
a) dopo
le parole:
«36,
comma
8-ter,»,
sono inserite
le seguenti:
«36-bis,
commi
5, 6;
36-ter;
36-quater,
commi
5 e 6;
36-quinquies,
comma
2,»;
b) dopo
la lettera
b) e'
aggiunta
la seguente:
«b-bis)
con l'arresto
fino a
tre mesi
o con
l'ammenda
da euro
258 a
euro 1.032
per la
violazione
degli
articoli
36-bis,
commi
1, 2,
3, 4 e
7, 36-ter,
36-quater,
commi
1, 3 e
4, 36-quinquies,
comma
1.».
2. All'articolo
1, primo
comma,
del decreto
del Presidente
della
Repubblica
7 gennaio
1956,
n. 164,
sono aggiunte,
in fine,
le seguenti
parole:
«,
nonche'
dalle
disposizioni
del decreto
legislativo
19 settembre
1994,
n. 626,
e successive
modificazioni.».
Art.
2.
1. Al
titolo
del decreto
legislativo
dopo le
parole:
«99/38/CE»
sono aggiunte
le seguenti:
«2001/45/CE».
Art.
3.
1. Il
presente
decreto
determina
i requisiti
minimi
di sicurezza
e salute
per l'uso
delle
attrezzature
di lavoro
per l'esecuzione
di lavori
temporanei
in quota.
Art.
4.
1. All'articolo
34, comma
1, del
decreto
legislativo,
dopo la
lettera
c) viene
aggiunta
la seguente:
«c-bis)
lavoro
in quota:
attivita'
lavorativa
che espone
il lavoratore
al rischio
di caduta
da una
quota
posta
ad altezza
superiore
a 2 m
rispetto
ad un
piano
stabile».
Art.
5.
1. Dopo
l'articolo
36 del
decreto
legislativo,
sono aggiunti
i seguenti:
«Art.
36-bis
(Obblighi
del datore
di lavoro
nell'uso
di attrezzature
per lavori
in quota).
- 1. Il
datore
di lavoro,
nei casi
in cui
i lavori
temporanei
in quota
non possono
essere
eseguiti
in condizioni
di sicurezza
e in condizioni
ergonomiche
adeguate
a partire
da un
luogo
adatto
allo scopo,
sceglie
le attrezzature
di lavoro
piu' idonee
a garantire
e mantenere
condizioni
di lavoro
sicure,
in conformita'
ai seguenti
criteri:
a) priorita'
alle misure
di protezione
collettiva
rispetto
alle misure
di protezione
individuale;
b) dimensioni
delle
attrezzature
di lavoro
confacenti
alla natura
dei lavori
da eseguire,
alle sollecitazioni
prevedibili
e ad una
circolazione
priva
di rischi.
2. Il
datore
di lavoro
sceglie
il tipo
piu' idoneo
di sistema
di accesso
ai posti
di lavoro
temporanei
in quota
in rapporto
alla frequenza
di circolazione,
al dislivello
e alla
durata
dell'impiego.
Il sistema
di accesso
adottato
deve consentire
l'evacuazione
in caso
di pericolo
imminente.
Il passaggio
da un
sistema
di accesso
a piattaforme,
impalcati,
passerelle
e viceversa
non deve
comportare
rischi
ulteriori
di caduta.
3. Il
datore
di lavoro
dispone
affinche'
sia utilizzata
una scala
a pioli
quale
posto
di lavoro
in quota
solo nei
casi in
cui l'uso
di altre
attrezzature
di lavoro
considerate
piu' sicure
non e'
giustificato
a causa
del limitato
livello
di rischio
e della
breve
durata
di impiego
oppure
delle
caratteristiche
esistenti
dei siti
che non
puo' modificare.
4. Il
datore
di lavoro
dispone
affinche'
siano
impiegati
sistemi
di accesso
e di posizionamento
mediante
funi alle
quali
il lavoratore
e' direttamente
sostenuto,
soltanto
in circostanze
in cui,
a seguito
della
valutazione
dei rischi,
risulta
che il
lavoro
puo' essere
effettuato
in condizioni
di sicurezza
e l'impiego
di un'altra
attrezzatura
di lavoro
considerata
piu' sicura
non e'
giustificato
a causa
della
breve
durata
di impiego
e delle
caratteristiche
esistenti
dei siti
che non
puo' modificare.
Lo stesso
datore
di lavoro
prevede
l'impiego
di un
sedile
munito
di appositi
accessori
in funzione
dell'esito
della
valutazione
dei rischi
ed, in
particolare,
della
durata
dei lavori
e dei
vincoli
di carattere
ergonomico.
5. Il
datore
di lavoro,
in relazione
al tipo
di attrezzature
di lavoro
adottate
in base
ai commi
precedenti,
individua
le misure
atte a
minimizzare
i rischi
per i
lavoratori,
insiti
nelle
attrezzature
in questione,
prevedendo,
ove necessario,
l'installazione
di dispositivi
di protezione
contro
le cadute.
I predetti
dispositivi
devono
presentare
una configurazione
ed una
resistenza
tali da
evitare
o da arrestare
le cadute
da luoghi
di lavoro
in quota
e da prevenire,
per quanto
possibile,
eventuali
lesioni
dei lavoratori.
I dispositivi
di protezione
collettiva
contro
le cadute
possono
presentare
interruzioni
soltanto
nei punti
in cui
sono presenti
scale
a pioli
o a gradini.
6. Il
datore
di lavoro
nel caso
in cui
l'esecuzione
di un
lavoro
di natura
particolare
richiede
l'eliminazione
temporanea
di un
dispositivo
di protezione
collettiva
contro
le cadute,
adotta
misure
di sicurezza
equivalenti
ed efficaci.
Il lavoro
e' eseguito
previa
adozione
di tali
misure.
Una volta
terminato
definitivamente
o temporaneamente
detto
lavoro
di natura
particolare,
i dispositivi
di protezione
collettiva
contro
le cadute
devono
essere
ripristinati.
7. Il
datore
di lavoro
effettua
i lavori
temporanei
in quota
soltanto
se le
condizioni
meteorologiche
non mettono
in pericolo
la sicurezza
e la salute
dei lavoratori.
Art. 36-ter
(Obblighi
del datore
di lavoro
relativi
all'impiego
delle
scale
a pioli).
- 1. Il
datore
di lavoro
assicura
che le
scale
a pioli
siano
sistemate
in modo
da garantire
la loro
stabilita'
durante
l'impiego
e secondo
i seguenti
criteri:
a) le
scale
a pioli
portatili
devono
poggiare
su un
supporto
stabile,
resistente,
di dimensioni
adeguate
e immobile,
in modo
da garantire
la posizione
orizzontale
dei pioli;
b) le
scale
a pioli
sospese
devono
essere
agganciate
in modo
sicuro
e, ad
eccezione
delle
scale
a funi,
in maniera
tale da
evitare
spostamenti
e qualsiasi
movimento
di oscillazione;
c) lo
scivolamento
del piede
delle
scale
a pioli
portatili,
durante
il loro
uso, deve
essere
impedito
con fissaggio
della
parte
superiore
o inferiore
dei montanti,
o con
qualsiasi
dispositivo
antiscivolo,
o ricorrendo
a qualsiasi
altra
soluzione
di efficacia
equivalente;
d) le
scale
a pioli
usate
per l'accesso
devono
essere
tali da
sporgere
a sufficienza
oltre
il livello
di accesso,
a meno
che altri
dispositivi
garantiscono
una presa
sicura;
e) le
scale
a pioli
composte
da piu'
elementi
innestabili
o a sfilo
devono
essere
utilizzate
in modo
da assicurare
il fermo
reciproco
dei vari
elementi;
f) le
scale
a pioli
mobili
devono
essere
fissate
stabilmente
prima
di accedervi.
2. Il
datore
di lavoro
assicura
che le
scale
a pioli
siano
utilizzate
in modo
da consentire
ai lavoratori
di disporre
in qualsiasi
momento
di un
appoggio
e di una
presa
sicuri.
In particolare
il trasporto
a mano
di pesi
su una
scala
a pioli
non deve
precludere
una presa
sicura.
Art. 36-quater
(Obblighi
del datore
di lavoro
relativi
all'impiego
dei ponteggi).
- 1. Il
datore
di lavoro
procede
alla redazione
di un
calcolo
di resistenza
e di stabilita'
e delle
corrispondenti
configurazioni
di impiego,
se nella
relazione
di calcolo
del ponteggio
scelto
non sono
disponibili
specifiche
configurazioni
strutturali
con i
relativi
schemi
di impiego.
2. Il
datore
di lavoro
e' esonerato
dall'obbligo
di cui
al comma
1, se
provvede
all'assemblaggio
del ponteggio
in conformita'
ai capi
IV, V
e VI del
decreto
del Presidente
della
Repubblica
7 gennaio
1956,
n. 164.
3. Il
datore
di lavoro
provvede
a redigere
a mezzo
di persona
competente
un piano
di montaggio,
uso e
smontaggio,
in funzione
della
complessita'
del ponteggio
scelto.
Tale piano
puo' assumere
la forma
di un
piano
di applicazione
generalizzata
integrato
da istruzioni
e progetti
particolareggiati
per gli
schemi
speciali
costituenti
il ponteggio,
ed e'
messo
a disposizione
del preposto
addetto
alla sorveglianza
e dei
lavoratori
interessati.
4. Il
datore
di lavoro
assicura
che:
a) lo
scivolamento
degli
elementi
di appoggio
di un
ponteggio
e' impedito
tramite
fissaggio
su una
superficie
di appoggio,
o con
un dispositivo
antiscivolo,
oppure
con qualsiasi
altra
soluzione
di efficacia
equivalente;
b) i piani
di posa
dei predetti
elementi
di appoggio
hanno
una capacita'
portante
sufficiente;
c) il
ponteggio
e' stabile;
d) dispositivi
appropriati
impediscono
lo spostamento
involontario
dei ponteggi
su ruote
durante
l'esecuzione
dei lavori
in quota;
e) le
dimensioni,
la forma
e la disposizione
degli
impalcati
di un
ponteggio
sono idonee
alla natura
del lavoro
da eseguire,
adeguate
ai carichi
da sopportare
e tali
da consentire
un'esecuzione
dei lavori
e una
circolazione
sicure;
f) il
montaggio
degli
impalcati
dei ponteggi
e' tale
da impedire
lo spostamento
degli
elementi
componenti
durante
l'uso,
nonche'
la presenza
di spazi
vuoti
pericolosi
fra gli
elementi
che costituiscono
gli impalcati
e i dispositivi
verticali
di protezione
collettiva
contro
le cadute.
5. Il
datore
di lavoro
provvede
ad evidenziare
le parti
di ponteggio
non pronte
per l'uso,
in particolare
durante
le operazioni
di montaggio,
smontaggio
o trasformazione,
mediante
segnaletica
di avvertimento
di pericolo
generico
ai sensi
del decreto
legislativo
14 agosto
1996,
n. 493,
e delimitandole
con elementi
materiali
che impediscono
l'accesso
alla zona
di pericolo.
6. Il
datore
di lavoro
assicura
che i
ponteggi
siano
montati,
smontati
o trasformati
sotto
la sorveglianza
di un
preposto
e ad opera
di lavoratori
che hanno
ricevuto
una formazione
adeguata
e mirata
alle operazioni
previste.
7. La
formazione
di cui
al comma
6 ha carattere
teorico-pratico
e deve
riguardare:
a) la
comprensione
del piano
di montaggio,
smontaggio
o trasformazione
del ponteggio;
b) la
sicurezza
durante
le operazioni
di montaggio,
smontaggio
o trasformazione
del ponteggio
con riferimento
alla legislazione
vigente;
c) le
misure
di prevenzione
dei rischi
di caduta
di persone
o di oggetti;
d) le
misure
di sicurezza
in caso
di cambiamento
delle
condizioni
meteorologiche
pregiudizievoli
alla sicurezza
del ponteggio;
e) le
condizioni
di carico
ammissibile;
f) qualsiasi
altro
rischio
che le
suddette
operazioni
di montaggio,
smontaggio
o trasformazione
possono
comportare.
8. In
sede di
Conferenza
Stato-Regioni
e province
autonome
sono individuati
i soggetti
formatori,
la durata,
gli indirizzi
ed i requisiti
minimi
di validita'
dei corsi.
9. I lavoratori
che alla
data di
entrata
in vigore
del presente
decreto
hanno
svolto
per almeno
due anni
attivita'
di montaggio
smontaggio
o trasformazione
di ponteggi
sono tenuti
a partecipare
ai corsi
di formazione
di cui
al comma
8 entro
i due
anni successivi
alla data
di entrata
in vigore
del presente
decreto.
10. I
preposti
che alla
data di
entrata
in vigore
del presente
decreto
hanno
svolto
per almeno
tre anni
operazioni
di montaggio,
smontaggio
o trasformazione
di ponteggi
sono tenuti
a partecipare
ai corsi
di formazione
di cui
al comma
8 entro
i due
anni successivi
alla data
di entrata
in vigore
del presente
decreto.
Art. 36-quinquies
(Obblighi
dei datori
di lavoro
concernenti
l'impiego
di sistemi
di accesso
e di posizionamento
mediante
funi).
- 1. Il
datore
di lavoro
impiega
sistemi
di accesso
e di posizionamento
mediante
funi in
conformita'
ai seguenti
requisiti:
a) sistema
comprendente
almeno
due funi
ancorate
separatamente,
una per
l'accesso,
la discesa
e il sostegno
(fune
di lavoro)
e l'altra
con funzione
di dispositivo
ausiliario
(fune
di sicurezza).
E' ammesso
l'uso
di una
fune in
circostanze
eccezionali
in cui
l'uso
di una
seconda
fune rende
il lavoro
piu' pericoloso
e se sono
adottate
misure
adeguate
per garantire
la sicurezza;
b) lavoratori
dotati
di un'adeguata
imbracatura
di sostegno
collegata
alla fune
di sicurezza;
c) fune
di lavoro
munita
di meccanismi
sicuri
di ascesa
e discesa
e dotata
di un
sistema
autobloccante
volto
a evitare
la caduta
nel caso
in cui
l'utilizzatore
perda
il controllo
dei propri
movimenti.
La fune
di sicurezza
deve essere
munita
di un
dispositivo
mobile
contro
le cadute
che segue
gli spostamenti
del lavoratore;
d) attrezzi
ed altri
accessori
utilizzati
dai lavoratori,
agganciati
alla loro
imbracatura
di sostegno
o al sedile
o ad altro
strumento
idoneo;
e) lavori
programmati
e sorvegliati
in modo
adeguato,
anche
al fine
di poter
immediatamente
soccorrere
il lavoratore
in caso
di necessita'.
Il programma
dei lavori
definisce
un piano
di emergenza,
le tipologie
operative,
i dispositivi
di protezione
individuale,
le tecniche
e le procedure
operative,
gli ancoraggi,
il posizionamento
degli
operatori,
i metodi
di accesso,
le squadre
di lavoro
e gli
attrezzi
di lavoro;
f) il
programma
di lavoro
deve essere
disponibile
presso
i luoghi
di lavoro
ai fini
della
verifica
da parte
dell'organo
di vigilanza
competente
per territorio
di compatibilita'
ai criteri
di cui
all'articolo
36-bis,
commi
1 e 2.
2. Il
datore
di lavoro
fornisce
ai lavoratori
interessati
una formazione
adeguata
e mirata
alle operazioni
previste,
in particolare
in materia
di procedure
di salvataggio.
3. La
formazione
di cui
al comma
2 ha carattere
teorico-pratico
e deve
riguardare:
a) l'apprendimento
delle
tecniche
operative
e dell'uso
dei dispositivi
necessari;
b) l'addestramento
specifico
sia su
strutture
naturali,
sia su
manufatti;
c) l'utilizzo
dei dispositivi
di protezione
individuale,
loro caratteristiche
tecniche,
manutenzione,
durata
e conservazione;
d) gli
elementi
di primo
soccorso;
e) i rischi
oggettivi
e le misure
di prevenzione
e protezione;
f) le
procedure
di salvataggio.
4. In
sede di
Conferenza
Stato-Regioni
e province
autonome
saranno
individuati
i soggetti
formatori,
la durata,
gli indirizzi
ed i requisiti
minimi
di validita'
dei corsi.
5. I lavoratori
che alla
data di
entrata
in vigore
del presente
decreto
hanno
svolto
per almeno
2 anni
attivita'
con impiego
di sistemi
di accesso
e posizionamento
mediante
funi devono
partecipare
ai corsi
di formazione
di cui
al comma
4 entro
i due
anni successivi
alla data
di entrata
in vigore
del presente
decreto.».
Art.
6.
1. In
relazione
a quanto
disposto
dall'articolo
117, quinto
comma,
della
Costituzione
le norme
del presente
decreto
afferenti
a materie
di competenza
legislativa
delle
regioni
e delle
province
autonome
di Trento
e Bolzano,
che non
abbiano
ancora
provveduto
al recepimento
della
direttiva
2001/45
del Parlamento
europeo
e del
Consiglio,
del 27
giugno
2001,
si applicano
sino alla
data di
entrata
in vigore
della
normativa
di attuazione
di ciascuna
regione
e provincia
autonoma,
nel rispetto
dei vincoli
derivanti
dall'ordinamento
comunitario
e dei
principi
fondamentali
desumibili
dal presente
decreto.
Art.
7.
1. Le
disposizioni
del presente
decreto
entrano
in vigore
il 19
luglio
2005.
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